La FEDERAZIONE CIMO-FESMED, rappresentativa di oltre 13.000 medici della dipendenza, in questa fase di assoluta emergenza sanitaria, che vede esposti in prima linea i medici e tutti gli operatori sanitari non può non dissentire a quanto previsto dall’art.7 del Decreto-Legge n. 14 del 9 marzo 2020, che dispone l’esclusione dalla quarantena dei sanitari esposti a pazienti COVID-19 con obbligo di continuità al lavoro anche se potenzialmente infetti e sospensione solo per casi sintomatici o positivi. Appare superfluo sottolineare, in queste condizioni di grave diffusione della malattia, la carenza di dispositivi di protezione individuale ed il ritardo nel processare i tamponi comporti seri rischi per la salute degli operatori sanitari e, ovviamente, degli stessi pazienti. La Federazione CIMO-FESMED ritiene, pertanto, assolutamente necessario abrogare l’art. 7 del Decreto-Legge n. 14 del 9 marzo 2020 e propone la seguente sostituzione: Art. 7 - Sorveglianza sanitaria. 1. Spetta al medico competente di cui all'art. 2 comma 1 lett. h) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 di esercitare la sorveglianza sanitaria come misura di tutela della salute dei lavoratori con riguardo agli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge n. 24 del 8 marzo 2017 in servizio attivo presso le strutture sanitarie pubbliche e private. 2. Le disposizioni dettate dal medico competente ai sensi del comma 1 sono obbligatorie e vincolanti per i datori di lavoro e, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, la loro inottemperanza è sanzionata secondo le previsioni dello stesso decreto. RAZIONALE La proposta CIMO-FESMED tende a elidere la previsione dell’attuale art. 7 che dichiarava non applicabile la misura della quarantena con sorveglianza attiva agli operatori sanitari. Il contributo del medico competente è fondamentale per consentire l’adozione delle misure che ritiene più adeguate alla singola situazione attribuendo alle stesse la obbligatorietà e la vincolatività per il datore di lavoro. Propone altresì la seguente modifiche all’art. 2236 del codice civile All'art. 2236 cc va aggiunto il seguente secondo comma: 2. Si presumono rese nei termini di cui al comma 1 le prestazioni sanitarie rese dagli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge n. 24 del 8 marzo 2017 in vigenza delle disposizioni normative dettate per il contenimento della epidemia da coronavirus. RAZIONALE La proposta CIMO-FESMED è finalizzata ad esentare da responsabilità, tranne i casi di dolo e colpa grave, tutte le prestazioni rese dagli esercenti le professioni sanitarie in costanza della legislazione eccezionale legata alla epidemia in corso. IL PRESIDENTE FEDERAZIONE CIMO-FESMED Guido Quici
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