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FONDO ASSISTENZA LEGALE E PERITALE e RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

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TUTELA LEGALE

La polizza Tutela Legale che CIMO mette a disposizione degli iscritti senza che essi debbano sopportare costi ulteriori rispetto alla semplice iscrizione a CIMO si riferisce alle seguenti ipotesi:

• Procedimenti penali per reati colposi commessi in occasione del rapporto di lavoro con il SSN: la polizza consente la scelta del difensore e del consulente tecnico di fiducia dell’iscritto nel limite del massimale complessivo di euro trentamila, suddiviso a seconda del grado di giudizio di interesse
• Procedimenti civili (in sede giudiziale) per fatti relativi al medesimo rapporto di lavoro, sia riguardo a rivendicazioni dell’iscritto verso l’Amministrazione che viceversa. La garanzia consente la scelta del difensore di fiducia dell’iscritto nel limite del massimale di euro quindicimila. Essa opera per fatti verificatisi dopo il 1 dicembre 2017 o, comunque, dopo tre mesi dell’iscrizione del dirigente medico a CIMO

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RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

CIMO Servizi grazie ad una convenzione con il Broker AON, offre agli iscritti la possibilità di sottoscrivere varie Polizze di Assicurazione per la Responsabilità Professionale a prezzi vantaggiosi riservati ai soli iscritti CIMO.
Sono previste sia la Polizza RC professionale per colpa grave (claims made) che la Polizza per responsabilità da condanna in solido.
I prodotti assicurativi riguardano, con tariffe differenziate, sia i medici dipendenti operanti in intramoenia che i medici che operano presso strutture private accreditate.

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FONDO ASSISTENZA LEGALE E PERITALE
per tutti gli iscritti CIMO

Regolamento del Fondo per accedere al servizio di assistenza legale e peritale in favore degli iscritti CIMO.


1. Nel rispetto e in attuazione degli scopi associativi tra cui quelli descritti all’art. 3 co. 1 lett. f) Statuto, CIMO istituisce un Fondo per finanziare l’accesso al servizio di assistenza legale a favore dei propri iscritti le cui modalità di fruizione sono definite da questo Regolamento.


2. Il Fondo concorre, secondo i requisiti e nei limiti che seguono, a rimborsare in tutto o in parte agli iscritti CIMO, in regola con il versamento della quota associativa e con decorrenza dal 90° giorno successivo alla corresponsione della prima quota sociale, le somme dai medesimi corrisposte al legale e, ove necessario, al consulente di parte incaricato/i di svolgere l’attività professionale del caso a difesa dei propri interessi.

 

3. L’istituzione del Fondo ha carattere sperimentale e si riferisce ai casi (il fatto storico che ha generato la controversia) avvenuti tra il 01.12.2021 e il 30.11.2022.
 

4. L’accesso al Fondo si riferisce ai casi seguenti:
a. Difesa dell’iscritto nei procedimenti penali per reati colposi (omicidio e lesioni colpose) occorsi nello svolgimento dell’attività professionale, limitatamente ai giudizi di primo grado e appello, compresa, ove necessario, l’attività del consulente tecnico di parte
b. Controversie di lavoro nei confronti del proprio datore di lavoro nella giurisdizione ordinaria o amministrativa, riferite alle fattispecie seguenti:
ï‚· Affidamento e/o mancato affidamento di incarichi dirigenziali e relativa remunerazione
ï‚· Trasferimenti e/o mobilità
ï‚· Selezioni concorsuali
ï‚· impugnazioni giudiziali di sanzioni disciplinari.
Il tutto limitatamente al primo grado e appello
c. Partecipazione, per i soli casi di responsabilità professionale, alle procedure di mediazione obbligatoria o di accertamento tecnico preventivo.


5. Per verificare la meritevolezza del caso al fine della sua ammissione alle previdenze del Fondo, è istituita una apposita Commissione costituita da tre componenti iscritti CIMO designati, su proposta del Presidente Nazionale, dalla Direzione Nazionale.
 

6. L’iscritto che intenda accedere alle previdenze del Fondo formula apposita richiesta alla Commissione per il tramite della propria Segreteria Regionale allegando (i) copia dell’atto ricevuto corredata da succinta relazione dell’accaduto ovvero copia dell’atto cui intenda opporsi e sua comunicazione all’Azienda di appartenenza per l’utilizzo delle prestazioni di cui all’art 67 ccnl 19.12.19 o norme successive (in caso di controversia riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 4 lett. a) e c) ovvero (ii) descrizione della propria rivendicazione ovvero copia dell’atto che intenda impugnare corredata dalla documentazione a suo supporto (in caso di controversia riconducibile alla ipotesi di cui all’art. 4 lett. b) ovvero atti del giudizio disciplinare e suo provvedimento conclusivo), indicando – tra i legali ricompresi nell’apposito elenco formato su indicazione dei Segretari Regionali ovvero tra i propri fiduciari – quello incaricato. Laddove necessario, l’iscritto indica altresì il nominativo e il recapito del consulente tecnico di parte che intenda designare, scelto di preferenza tra gli specialisti nella disciplina oggetto del contenzioso che, quali iscritti CIMO, si rendano disponibili presso la Segreteria Regionale di competenza per
l’assistenza tecnica richiesta.


7. La Commissione, esclusa ogni formalità, ricevuta la richiesta e la documentazione a corredo, impregiudicata la facoltà di richiedere e ottenere le integrazioni necessarie per la miglior comprensione del caso, si esprime in merito autorizzando o meno l’accesso al Fondo. In caso affermativo, conferma – nei limiti del Regolamento - la presa in carico del caso con il legale (e/o il consulente tecnico) di cui all’art. 6 indicato/i dall’iscritto. Analoga procedura va riproposta qualora sia da delibare l’impugnazione del provvedimento emesso all’esito del giudizio di primo grado.


8. I legali compresi nell’elenco formato su indicazione dei Segretari Regionali stipulano con CIMO apposita convenzione con la quale sono fissati i compensi professionali, netto spese, imposizione fiscale e contributo Cassa pensioni, a carico del Fondo per le prestazioni da svolgersi nei casi descritti all’art. 4, secondo la previsione dell’allegato prospetto. Analogamente si procede per i consulenti tecnici di parte. 


9. A definizione di ciascun grado di giudizio o a conclusione della procedura di cui all’art. 4 lett. c), il Fondo corrisponde all’iscritto - che si onera di produrre preventivamente attestazione sottoscritta dal percipiente dell’avvenuta liquidazione di quanto spettantegli - il contributo ai compensi professionali calcolato secondo le previsioni della convenzione per le attività effettivamente svolte dal legale e/o dal consulente tecnico di parte sulla scorta di dettagliata descrizione fornita da quest’ultimo. Il rapporto professionale resta incardinato tra l’iscritto e il legale prescelto: il Fondo e CIMO non rispondono nei confronti dell’iscritto per importi superiori a quelli oggetto della convenzione. 


10. Il contributo del Fondo non comprende le spese di giustizia che restano a carico dell’iscritto. Spetta altresì a quest’ultimo il pagamento di ipotetici compensi ulteriori richiesti dal legale e/o dal consulente tecnico incaricato/i. Il contributo del Fondo comprende le eventuali spese di soccombenza entro i limiti di cui all’allegato prospetto. In caso di soccombenza e qualora sia necessario rimborsare il costo del consulente tecnico di parte, il contributo del Fondo non può comunque superare – per entrambe le previsioni e cumulativamente tra loro – i limiti prestabiliti.


11. In caso di provvedimento giudiziale favorevole con liquidazione delle spese di lite in favore dell’iscritto, questi deve provvedere – a mezzo del legale incaricato – al loro recupero in danno della parte soccombente. La somma recuperata, fino alla concorrenza dell’ammontare liquidato dal Fondo ai sensi degli artt. 9 e 10 va rimborsata a quest’ultimo entro 15 giorni dall’effettivo incasso. 

 

12. In caso di pagamento della prestazione legale e/o del consulente tecnico di parte a cura dell’Azienda in applicazione della previsione dell’art. 67 ccnl 19.12.19, l’iscritto – ove ne abbia beneficiato - provvede a rimborsare al Fondo la somma da questi corrisposta ai sensi dell’art. 9 entro 15 giorni dall’effettivo pagamento ad opera dell’Azienda. Analogamente, l’iscritto è tenuto a rimborsare al Fondo la somma da questi liquidata e fino alla sua concorrenza nel caso in cui egli abbia beneficiato del pagamento (o del rimborso) delle spese di assistenza legale e/o del ctp da parte di propria assicurazione privata. 

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

CIMO Servizi grazie ad una convenzione con il Broker AON, offre agli iscritti la possibilità di sottoscrivere varie Polizze di Assicurazione per la Responsabilità Professionale a prezzi vantaggiosi riservati ai soli iscritti CIMO.
Sono previste sia la Polizza RC professionale per colpa grave (claims made) che la Polizza per responsabilità da condanna in solido.
I prodotti assicurativi riguardano, con tariffe differenziate, sia i medici dipendenti operanti in intramoenia che i medici che operano presso strutture private accreditate.

 Registrati con il tuo numero di iscrizione CIMO e naviga liberamente per cogliere l’opportunità di usufruire di tutti i Servizi  offerti.

Puoi richiedere il numero di iscrizione CIMO alla tua Segreteria Regionale oppure al tuo Segretario Aziendale.

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