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Immagine del redattoreCIMO Regione Piemonte

Crediti ECM 2020 già maturati dai medici che hanno svolto attività professionale durante COVID

Aggiornamento: 9 giu 2020

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22

Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 dell'8 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 15), recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica». (20A03081) (GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020).


ARTICOLO 6
 2-ter. I 50 crediti da  acquisire,  per  l'anno  2020,  da  medici,odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti  delle aziende ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali e  delle  strutture  sanitarie  private  accreditate  o  come  liberi professionisti, attraverso  l'attivita'  di  formazione  continua  in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita'  professionale,  come  disposto  dall'articolo  16-bis  del
decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e  dalla  legge  24 dicembre 2007, n. 244, si intendono gia' maturati da coloro  che,  in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato  a  svolgere la propria attivita' professionale.

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